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Lukas FerrazziIl precedenteLeggi e vigilanza34 · 8 settembre 2026 · 5 min di lettura

Il Data Act di sabato riguarda le macchine che non avete ancora comprato

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L'obbligo che entra in applicazione il 12 settembre 2026 vale solo per i prodotti connessi immessi sul mercato dopo quella data. La regola che tocca gli impianti già installati è applicabile da un anno e nei contratti di assistenza quasi non compare.

Cosa scatta sabato e cosa no

Il 12 settembre 2026 entra in applicazione un solo obbligo del regolamento (UE) 2023/2854, il Data Act. È l'articolo 3, paragrafo 1. Chiede che i prodotti connessi siano progettati e fabbricati in modo che i dati generati dall'uso, insieme ai metadati necessari a interpretarli, siano per impostazione predefinita accessibili all'utente in modo facile, sicuro, gratuito e in un formato leggibile da dispositivo automatico.

L'articolo 50 delimita il campo in una riga. L'obbligo derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026. Non c'è retroattività di nessun tipo. Il carrello elevatore con la sim, la macchina utensile agganciata al portale del costruttore, la linea di confezionamento con la telemetria, tutto quello che è già stato venduto resta progettato come era.

Una parte della norma si capisce solo provando a usarla. Leggibile da dispositivo automatico vuol dire un endpoint o un file strutturato, non un cruscotto web con i grafici. Quello che oggi un costruttore mette a disposizione quando gli si chiedono i dati di una linea da portare dentro un'automazione è un export csv su richiesta oppure un portale senza documentazione delle api. Da sabato quella risposta non basta più, ma soltanto sulle macchine nuove.

L'obbligo che era già scattato un anno fa

Il resto del regolamento non aspettava il 2026. Lo stesso articolo 50 stabilisce che il Data Act si applica a decorrere dal 12 settembre 2025. Dentro il capo II sta la disposizione che tocca per prima chi ha già impianti connessi in fabbrica.

Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l'utente.

È l'articolo 4, paragrafo 13. Prosegue vietando al fabbricante di usare quei dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell'utente. Il paragrafo 14 aggiunge che i dati non personali del prodotto non vanno messi a disposizione di terzi per finalità diverse dall'esecuzione del contratto con l'utente.

Portato nel lavoro di tutti i giorni significa questo. Il costruttore che raccoglie cicli, allarmi e tempi di fermo delle macchine installate presso i suoi clienti per addestrare il proprio modello di manutenzione predittiva per poi rivendere quel servizio a tutto il parco da dodici mesi ha bisogno di un contratto con ciascun cliente che glielo consenta. Non di un'informativa privacy, che riguarda i dati personali e non quelli della macchina. Un contratto. Cerco la parola dati nei contratti di assistenza che mi passano davanti e finisco quasi sempre su una licenza d'uso generica che non indica le finalità, oppure su niente.

Nella direzione opposta l'articolo 5 dà all'utente il diritto di far arrivare quei dati a un terzo che sceglie lui. Un'officina indipendente, un fornitore di software, un consulente che deve costruire un modello sul fermo macchina. È la disposizione che rende esigibile quello che fino a ieri si otteneva trattando caso per caso, ed è anche quella che il costruttore ha più interesse a rallentare.

Il segreto commerciale è l'interruttore

Nei riassunti del Data Act si perde la parte che decide come va a finire. L'articolo 4 dedica tre paragrafi al segreto commerciale. Il paragrafo 6 impone che i dati protetti siano individuati come tali sia nei dati sia nei metadati, con misure di riservatezza concordate fra fabbricante e utente. Il paragrafo 7 consente al titolare dei dati di bloccare o sospendere la condivisione se quelle misure non vengono concordate o non vengono attuate. Il paragrafo 8 gli permette, in circostanze eccezionali e dimostrando la probabilità di un danno economico grave, di rifiutare del tutto una richiesta di accesso.

Sono valvole scritte dentro lo stesso articolo che concede il diritto. Chi le legge in sequenza capisce che l'accessibilità per progetto conta meno della clausola. Il fabbricante che voglia trattenere i dati non deve violare il regolamento, gli basta marcare come segreto commerciale il grosso della telemetria e non trovare un accordo sulle misure. Per questo, dovendo scegliere fra aspettare i modelli conformi del 2027 e negoziare adesso l'elenco dei dati e le misure di riservatezza sull'impianto che si sta comprando, la seconda strada è più utile della prima. La data di immissione sul mercato la decide il fornitore, il testo del contratto no.

Chi riceve la notifica, in Italia

Quando il fabbricante rifiuta o sospende, l'articolo 4 gli impone di motivarlo per iscritto all'utente e di notificarlo all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 37. L'articolo 40 chiedeva agli Stati membri di stabilire le sanzioni e di notificarle alla Commissione entro il 12 settembre 2025, con la Commissione tenuta a mantenere un registro pubblico facilmente accessibile di quelle misure.

Cercando l'atto italiano che designa l'autorità competente per il Data Act non l'ho trovato pubblicato. Il registro pubblico delle misure notificate non è consultabile dove il regolamento dice che dovrebbe stare. Un precedente su come vanno queste cose esiste ed è documentato. Il 23 maggio 2024 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a diciotto Stati membri che non avevano designato le autorità responsabili del Data Governance Act, il regolamento gemello sulla condivisione dei dati. Fra questi c'era l'Italia, procedura INFR(2024)2062. Il diritto europeo si applica lo stesso in via diretta. Il cliente che vuole i suoi dati può farli valere davanti a un giudice ordinario. Solo che davanti a un giudice ci si va con un contratto in mano, non con una data di calendario.

Resta un ultimo dettaglio, che ribalta buona parte di quello che precede. L'articolo 7, paragrafo 1, esclude dagli obblighi del capo II i dati generati dall'uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da una microimpresa o da una piccola impresa. La stessa esclusione vale per chi è media impresa da meno di un anno e per i prodotti nel primo anno dopo l'immissione sul mercato. Nella meccanica italiana le macchine speciali escono spesso da officine di poche decine di persone. Il diritto di accesso che scatta sabato dipende quindi anche da quante persone lavorano da chi vi ha venduto l'impianto, un numero che in nessun capitolato di acquisto viene chiesto.